L’attestato di rischio è un documento che riassume alcune informazioni fondamentali sulla polizza assicurativa auto, compresa la classe di appartenenza. Ma quando va inviato? Quale è la sua validità? Cerchiamo di fornire alcune risposte puntuali grazie agli ultimi chiarimenti forniti dall’Ivass.
Anzitutto, l’attestato deve essere inviato almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto: insieme all’attestato deve essere inviata una comunicazione nella quale vengono indicati la data di scadenza del contratto e le informazioni sul premio per la nuova annualità.
Per quanto concerne la sua validità, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 (cinque) anni, in caso di cessazione del rischio assicurato, di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo. Pertanto, in questo frangente temporale, ricorda l’Ivass, il proprietario del veicolo ha di stipulare un contratto con conservazione della medesima classe universale e della sinistrosità pregressa.
Ricordiamo inoltre che, in tal proposito, è permesso utilizzare l’attestato su altro veicolo di proprietà dell’assicurato quando il veicolo al quale si riferisce l’attestato non sia più nelle disponibilità del proprietario in quanto venduto, rottamato, esportato definitivamente all’estero, dato in conto vendita, ovvero oggetto di furto.
E se l’attestato non viene inviato a domicilio del contraente? In questo caso, è consigliabile presentare reclamo all’impresa e richiedere il rilascio del documento corretto. Valutate inoltre la possibilità di poter procedere a effettuare una segnalazione in forma scritta alla stessa Ivass (ivass.it) per gli adempimenti di competenza.
Una regola particolare vale per le imprese assicurative che siano poste in liquidazione coatta amministrativa: in questo caso, infatti, il contraente che non abbia ricevuto prima della scadenza del contratto l’attestato di rischio, dovrà richiederlo all’impresa stessa o al commissario liquidatore. Trascorsi quindici giorni senza che l’attestato sia pervenuto, segnala l’Ivass nei suoi chiarimenti frequenti, l’assicurato, esibita la prova dell’avvenuta effettuazione della richiesta dell’attestato, è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione, se il contratto ha avuto durata non inferiore ad un anno; e la classe di merito alla quale il precedente contratto era stato assegnato dall’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, se il contratto ha avuto durata inferiore ad un anno.