Il divieto di fermata e di sosta dei veicoli è disciplinato dall’art. 158 del Codice della Strada, rubricato – appunto – “Divieto di fermata e di sosta dei veicoli”, e in grado di normare un aspetto (purtroppo!) molto frequente nella vita di tanti automobilisti che si ritrovano ad essere sanzionati per aver sostato in zone non ammesse. Ma cosa dice la legge in proposito?
Il primo comma dell’art. 158 si sofferma nello specificare i luoghi in cui non è possibile fermarsi o sostare con il veicolo. L’elenco è abbastanza lungo, e fa riferimento – al di là della presenza di specifici simboli – in corrispondenza dei passaggi a livello, nelle gallerie, nelle aree di intersezione, sui passaggi e sugli attraversamenti pedonali e tanto altro ancora.
Ad integrare il già corposo elenco introdotto dal primo comma arriva anche il secondo comma, che tuttavia si riferisce non alla fermata e alla sosta, quanto alla sola sosta. È dunque vietato parcheggiare la macchina allo sbocco dei passicarrabili, in seconda fila, negli spazi riservati agli autobus, sulle banchine, nelle aree pedonali urbane, nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzato e ancora, ad esempio, davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani.
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I commi successivi sono dedicati alle sanzioni. Il quinto, ad esempio, ricorda che chiunque viola le disposizioni dell’art. 158 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 40 euro a 163 euro per i ciclomotori e per i motoveicoli a due ruote, e da 84 euro a 335 euro per i restanti veicoli. In alcuni casi meno gravi, invece, la multa è ridotta da 24 a 97 euro per i ciclomotori e per i motoveicoli a due ruote, e da 41 euro a 168 euro per i restanti veicoli.
Ricordiamo infine che la legge prevede che durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele utili per evitare incidenti e impedire l’uso del veicolo senza il proprio consenso, e che le sanzioni si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.