Gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, dal 2015 devono comunque pagare regolarmente il bollo auto. Il tutto, anche se fino al 31 dicembre 2014 godevano dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, a decorrere dall’anno in cui si compiva il ventesimo anno della loro costruzione.
La novità – non certo gradita per i proprietari del bollo auto – è causata dall’art. 1 comma 666 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha abrogato il comma 2 dell’art. 63 della l. 21 novembre 2000, n. 342, che prevedeva invece l’esenzione. Una “scappatoia”, comunque, c’è: i veicoli storici potranno infatti considerarsi esenti solamente quando compiranno il trentesimo anno dalla loro costruzione, visto e considerato che la legge di stabilità ha mantenuto in vita l’esenzione per i veicoli ultratrentennali.
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Sul punto è dovuto recentemente intervenire il Ministero dell’Economia al question time dello scorso 25 febbraio, precisando i termini della questione a seguito del caos che era stato creato dalle tante norme con le quali le regioni hanno disciplinato la materia.
Di fatti le regioni, per motivi oggettivi (la legge di Stabilità è stata approvata il 23 dicembre 2014 – non hanno ancora avuto modo di adeguare la normativa regionale a quella statale, ponendo pertanto il problema se possano o meno continuare a esentare i veicoli storici, valutato che la norma regionale non è stata da loro modificata.
Purtroppo per i titolari di auto, il problema si è risolto con l’indicazione del Ministero dell’Economia, che ha invitato a riporre l’attenzione sulle norme sul federalismo fiscale, che in materia di tasse auto prevedono all’art. 8 del d.lgs. 68/2011 che “fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale”.
La giurisprudenza in tal proposito ricorda anche che il bollo auto è un “tributo regionale derivato” e che pertanto il punto di partenza non può essere la legge regionale, ma la legge statale. La regione non può quindi disciplinare la materia in contrasto con la norma statale, e non può prevedere esenzione, a meno che la legge statale non lo disponga.