Come ogni anno, anche per la prossima stagione, vigerà l’obbligo di catene a bordo
Già l’anno scorso, con l’approssimarsi della stagione invernale e l’intensificarsi delle perturbazioni climatiche, spiegammo nei dettagli quelle che erano le disposizioni governative circa l’obbligo di catene a bordo o la sostituzione dei pneumatici estivi con quelli invernali o, eventualmente, con le gomme termiche.
Per la precisione, vi spiegammo quali fossero i tratti stradali interessati dall’obbligo di catene a bordo e indicammo da quale giorno a quale giorno bisognasse rispettare la norma, pena l’applicazione di multe e sanzioni piuttosto severe.
Anche quest’anno, ovviamente, vi descriveremo le ultime indicazioni circa l’obbligo di catene a bordo, e vi parleremo di tutte le novità introdotte dal relativo provvedimento.
L’obbligo di catene a bordo per l’inverno 2014
Per la stagione invernale in avvicinamento, l’obbligo di catene a bordo prevede che tutti gli automobilisti in procinto di solcare il manto autostradale o i tratti di strada interessati rispettino le indicazioni emanate.
A tal proposito, dal 15 novembre 2013 al 15 aprile 2014 partirà l’obbligo di catene a bordo per tutte le Regioni e le Province italiane. La novità di quest’anno, infatti, prevede un’unica ordinanza per tutta lo Stato e non fà distinzioni tra le zone territoriali del Paese.
L’obbligo di catene a bordo è imminente: cosa è stato sancito sui nostri mezzi antisdrucciolevoli
In merito all’obbligo di catene a bordo, l’articolo 5 del decreto legislativo n.285/1992 chiarisce (tra le altre cose) che:
– i veicoli a motore, tranne i motocicli e i ciclomotori a due ruote, devono essere muniti dei dispositivi “antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio”
– i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare “solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto”
– i mezzi antisdrucciolevoli impiegabili sono “quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2”.
– “sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1”.
– i mezzi antisdrucciolevoli devono essere compatibili con gli pneumatici su cui verranno installati
– i mezzi antisdrucciolevoli devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori
– sui veicoli delle categorie M1 e N1, è raccomandata l’installazione su tutte le ruote
– in caso di marcia su ghiaccio di pneumatici chiodati appartenenti a veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve interessate ognuna delle ruote.