Se dovete registrare il veicolo al PRA, dovete (purtroppo!) sottostare all’iter di pagamento della c.d. IPT, l’imposta provinciale di trascrizione, una imposta dovuta alla provincia di residenza per la maggior parte delle richieste di immatricolazione del veicolo. Sono inoltre dovuti – pur sensibilmente inferiori rispetto alla IPT – anche i costi relativi agli emolumenti ACI e l’imposta di bollo.
Ad ogni modo, e tornando al principale oggetto del nostro approfondimento odierno, ricordiamo come l’IPT sia un’imposta dovuta per ciascun veicolo al momento dell’immatricolazione e alle richieste di registrazione al PRA di eventuali altri atti. L’imposto dell’IPT viene stabilito con decreto ministeriale, ma ogni provincia può comunque scegliere di incrementare l’imposto stabilito dal Ministero fino a un massimo del 30% (scelta che, di sovente, viene pienamente sfruttata dalle province maggiormente bisognose di fare “cassa”).
Non tutti i veicoli devono comunque pagare l’IPT. Le leggi attualmente in vigore hanno infatti previsto i seguenti casi di esclusione:
- per le richieste riguardanti i motocicli non è dovuta l’IPT (art. 17, comma 39, L. 449/97) ad eccezione delle richieste riguardanti i motocicli d’epoca;
- per le minivolture, ovvero la vendita di un veicolo da un privato a un concessionario/rivenditore di veicoli usati (art. 56, comma 6, D.Lgs. 446/97):
- per alcune particolari categorie di disabili;
- per le associazioni di volontariato.
Altri veicolo pagano invece una IPT ridotta. È il caso di:
- veicoli storici;
- veicoli speciali con specialità risultante dalla carta di circolazione (es. betoniera, trasporto latte ecc.). L’IPT è ridotta ad un quarto dell’importo dovuto (art. 56, comma 8, D.Lgs. 446/97);
- veicoli ricompresi in eventuali elenchi provinciali.
In merito a tale ultimo punto, ricordiamo come ogni provincia abbia la facoltà di stabilire regole differenti per specifiche ipotesi. È il caso dei:
- veicoli acquisiti per successione ereditaria
- trasferimenti di proprietà mediante formalità cd. “consecutive”
- veicoli “ecologici”
- altre casistiche particolari.
Ricordiamo infine che nell’ipotesi di ritardato pagamento dell’IPT, oltre i termini previsti per legge, oltre all’importo dell’IPT bisogna pagare anche la sanzione per il ritardato pagamento, che attualmente è pari al trenta per cento dell’importo dell’IPT dovuta, e gli interessi legali (dovuti sulla sola IPT). Il versamento della sanzione ridotta, per effetto della fruizione dell’istituto del “ravvedimento”, deve avvenire contestualmente al pagamento della IPT e al pagamento degli interessi legali dovuti sul solo importo dell’imposta base (cioè sull’importo IPT senza sanzione).