L’attestato di rischio Rc auto cartaceo, ricevuto al proprio domicilio, dovrebbe presto diventare uno sbiadito ricordo. Pertanto, addio altresì al rischio di smarrimento, di falsificazione, di frode e tanto altro ancora. Merito della digitalizzazione dello stesso documento, che potrebbe assicurare una maggiore efficienza per le compagnie assicurative e per i clienti.
I rischi di trasmissione che quasi sempre gravavano sugli assicurati, ad esempio, hanno determinato un enorme contenzioso con le compagnie assicurative e, inoltre, l’esposizione a frequenti frodi da parte delle compagnie assicurative (sia sufficiente pensare, in tal proposito, ai rischi assunti con tariffazioni errate poichè basate su attestati falsi o sbagliati, o ancora alla frequente difficoltà delle compagnie di assicurazione di recuperare il rateo di premio relativo all’esatta classificazione del rischio, e così via).
Leggi anche: Addio al tagliando cartaceo al via il conto alla rovescia
Tuttavia, dal 1 giugno la situazione è destinata a cambiare, visto e considerato che – come spiegato recentemente dai vertici Ivass nell’incontro tenutosi nel Centro convegni della Banca d’Italia – gli assicurati interessati da quelle scadenze non riceveranno più l’attestato cartaceo, ma avranno la possibilità di conoscere la propria posizione accedendo nell’area loro riservata sul sito web della compagnia di assicurazione che ha prestato la copertura.
In aggiunta a quanto sopra, è fatto obbligo alle imprese di mettere a piena disposizione del cliente, su richiesta, una ulteriore modalità di informazione telematica, tra quelle offerte. Dunque, per la successiva stipula del contratto di assicurazione presso la stessa o presso altra impresa, non sarà più necessario consegnare il documento cartaceo poichè alla compagnia di assicurazione, e ai relativi intermediari, sarà fatto obbligo di accedere alla banca dati degli attestati per poter rilevare direttamente la classe di merito da applicare al contratto.
Una novità particolarmente gradita agli utenti è infine rappresentatata dalla possibilità di poter godere di una tutela nel caso in cui l’assicurato non riceva l’attestato telematico e la sua posizione non risulti in banca dati: in questo caso sarà sufficiente una dichiarazione scritta dell’automobilista per poter individuare la propria classe di merito corretta.