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Quando fare richiesta di risarcimento diretto
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Quando fare richiesta di risarcimento diretto

03/01/2015

autoLa procedura di risarcimento diretto è un iter semplificato per poter ottenere un indennizzo in caso di sinistro causato da altro soggetto assicurato. Si tratta, in sintesi, di una nuova procedura di risarcimento che prevede che la richiesta sia inoltrata al proprio assicuratore.

Per poter effettuare correttamente la fruizione di tale richiesta, è tuttavia necessario che:

  1. L’incidente abbia coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia.
  2. Se uno dei due veicoli, o entrambi, è un ciclomotore, sia essere targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006.
  3. Se oltre alle cose trasportate ed al veicolo hai riportato danni fisici, si deve comunque trattare di lesioni non gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%.

Stabilito quanto precede, ricordiamo come la richiesta di risarcimento possa essere consegnata a mano al proprio assicuratore oppure inviata mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica. Il proprio assicuratore è a sua volta obbligato a formulare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Inoltre, il termine è ridotto da 60 a 30 giorni se il danneggiato e il conducente dell’altro veicolo hanno sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole.

A questo punto, una volta formulata la proposta di risarcimento, se si dichiara di accettare la somma che viene offerta, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni. Se non si raggiunge un accordo con il proprio assicuratore sarà comunque possibile agire in giudizio nei suoi confronti.

A titolo di completezza di informazione, l’IVASS ricorda come al di fuori di questi casi, e cioè nelle ipotesi di incidente in cui siano rimasti coinvolti più di due veicoli, ovvero di sinistro da cui siano derivate lesioni al conducente superiori a nove punti di invalidità (“lesioni gravi”), “il danneggiato dovrà fare richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo responsabile. In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all’impresa designata ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada presso Consap. Nel caso di sinistro con veicoli esteri all’Ufficio Centrale Italiano”.

Maggiori informazioni potranno naturalmente essere erogate dalla vostra compagnia assicurativa.

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